
Finalmente operativo il credito d’imposta per la bonifica dell’amianto dai capannoni industriali.
Da novembre sarà possibile inviare le domande tese all’ottenimento del Bonus che spetta a tutti coloro che intendano effettuare interventi di rimozione dell’amianto dai capannoni industriali nel corso del 2016. L’agevolazione consiste in un credito di imposta del 50% e a stabilirla è stato il Decreto Ministeriale emanato il 15 giugno di quest’anno e poi regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a dare definizione alle modalità con cui è possibile l’accesso al bonus previsto dalla legge 221 del 28/12/2015, ovvero il cosiddetto “Collegato Ambiente”.
Chi può partecipare
Al credito d’imposta per la bonifica dell’amianto potranno partecipare le aziende che hanno effettuato lavori tesi alla bonifica dall’amianto all’interno delle proprie strutture produttive o che sia presente sui beni. In pratica su tutti i progetti in tal senso il cui costo sia compreso tra un minimo di 20 mila e un massimo di 400 mila euro, potrà essere richiesto un bonus fiscale pari alla metà della spesa sostenuta, mentre non potranno essere associati all’agevolazione i progetti che eccedano i due limiti previsti.
Va inoltre specificato come siano agevolabili soltanto i lavori tesi a rimuovere e smaltire in discarica il materiale contaminato, mentre saranno escluse le operazioni tese ad incapsulare o confinare l’amianto.
Lo stesso Ministero dell’Ambiente ha poi inteso precisare come le agevolazioni siano concesse rispettando le condizioni indicate all’interno del regolamento europeo. Il finanziamento pubblico alle imprese uniche, proprio in base a quanto stabilito in ambito continentale, non può quindi superare, nell’ambito di un triennio, i 100 mila euro nel caso delle imprese che provvedono a trasportare merci per conto terzi, e 200 mila euro per tutte le altre. Sono escluse dal bonus le aziende di produzione primaria di prodotti nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, oltre alle imprese operanti in settori che provvedano alla fornitura di servizi di interesse economico generale. In questi casi, infatti, le agevolazioni di carattere fiscale fanno riferimento ad altri regolamenti dell’Unione Europea.
L’agevolazione non è cumulabile con altre provvidenze analoghe che siano oggetto della normativa comunitaria, nazionale o regionale.
La domanda
Le imprese potranno presentare le domande a partire dal 16 novembre 2016 tramite il portale web presente nella home page del Ministero dell’Ambiente, registrandosi a partire dal 27 ottobre 2016, entro il 31 marzo del prossimo anno. Lo stanziamento previsto ammonta a 17 milioni di euro e la concessione dei fondi avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande considerate regolari, sino al loro esaurimento. Naturalmente chi intenda avvalersi del credito d’imposta per la bonifica dell’amianto, deve rispettare il procedimento previsto per la domanda; questa deve infatti contenere l’esatta indicazione del costo complessivo dei lavori effettuati, l’ammontare di ogni singola voce di spesa e del credito d’imposta richiesto. È inoltre obbligatorio allegare alla domanda il piano di lavoro previsto per l’espletamento del progetto di bonifica, la comunicazione di fine lavori inviata all’ azienda sanitaria locale di riferimento e l’attestazione delle spese effettivamente sostenute.
Una volta inoltrata la domanda, occorrerà attendere un termine di novanta giorni, entro il quale il Ministero dell’Ambiente dovrà comunicare la sua eventuale accettazione o il rigetto. Nel primo caso, l’agevolazione sarà ripartita e utilizzata in tre quote annuali di pari importo, dovrà essere indicata all’interno della dichiarazione dei redditi e non andrà a concorrere alla formazione del reddito imponibile.
Le cause di revoca del bonus
Le cause che possono condurre ad una revoca del bonus sono:
- insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- presenza di elementi non rispondenti alla realtà tra i documenti presentati e l’eventuale accertamento di dichiarazioni false.
In tal caso, oltre alla revoca del beneficio, l’amministrazione fiscale potrà provvedere a recuperare le somme indebitamente fruite, mentre il trasgressore potrà essere perseguito sul piano civile, penale ed amministrativo.