Nel consiglio comunale di Vercelli del 30 giugno 2022 è stato approvato un documento dal titolo: “Interventi per la promozione e lo sviluppo dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili”
In concreto il Comune di Vercelli promuoverà un’attività di studio per la creazione di una comunità energetica rinnovabile con il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti pubblici e privati interessati e d’intesa con la Regione Piemonte; a tal fine, darà la propria disponibilità a partecipare a bandi di finanziamento europei, statali o regionali a ciò dedicati.
Ascolta l’intervento di Stefano Pasquino nel consiglio comunale del 30 giugno 2022
La definizione di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche è stata introdotta con la Direttiva UE 2008/2001 del dicembre 2018 rispettivamente negli articoli 21 e 22 che doveva trovare attuazione entro giugno 2021 ed attuata con D Lgs 8/11/2021 n 199 in vigore dal 15 dicembre scorso.
Il fine di tale direttiva è la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili che rappresenta uno degli obiettivi di politica energetica dell’Unione europea.
Infatti, favorire il maggior ricorso all’energia da fonti rinnovabili costituisce una parte importante dell’insieme delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell’Unione Europea nel quadro dell’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici.
La novità essenziale della nuova disciplina è che abilita tutti i consumatori finali, comprese le famiglie, a diventare piccoli “venditori” di energia rinnovabile, per l’energia non autoconsumata, trasformandoli da soggetti passivi a consumatori attivi, detti anche, in gergo “autoconsumatori”.
Fino all’avvio di questa nuova disciplina un utente poteva al più prodursi l’energia e consumarla in proprio, ma era obbligato a cedere l’eventuale surplus alla rete.
D’ora in avanti si prospetta una partecipazione attiva dei clienti finali d’energia elettrica in cui si condivide l’energia con tutti quelli che risiedono nello stesso edificio o condominio, non solo i nuclei familiari ma sono inclusi anche eventuali esercizi commerciali, officine, supermercati o banche ed uffici vari, purchè non abbiano la produzione e vendita di energia elettrica come attività principale. L’impianto di produzione dell’auto consumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo, purchè quest’ultimo rimanga soggetto alle istruzioni dell’auto consumatore di energia rinnovabile.
E’ definito autoconsumo collettivo il consumo di un gruppo di almeno due auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio. In altri termini è’ definito auto consumatore collettivo un cliente finale che, operando in propri siti entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile da impianti d potenza non superiore a 200 MW (dal 15 dicembre 2021 1 MW) ubicati nel medesimo edificio o condominio per il proprio consumo e può immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile auto prodotta purchè, per un autoconsumatore diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.