FOTO: Stefano Pasquino durante la raccolta firme NO SLOT a Vercelli
Carissime, carissimi,
Voglio informarvi su una novità molto interessante per gli Enti locali: tre note del Ministero dell’Interno infatti riconoscono il valore dei Regolamenti degli Enti territoriali, anche per quanto riguarda il gioco d’azzardo.
In seguito all’approvazione della legge della Regione Lombardia n.8/2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” che stabilisce per le sale del gioco d’azzardo distanze minime di 500 metri dai luoghi sensibili, il Ministero dell’Interno ha risposto ai chiarimenti richiesti dalle Questure di Milano e di Lecco (estendendo la risposta a tutte le Questure) con alcune importanti affermazioni. Infatti:
– rammenta la sentenza n. 300 del 9/11/2011 con la quale “la Corte Costituzionale ha separato nettamente i profili di ordine e sicurezza pubblica connessa alla materia delle sale da gioco da quelli legati al contrasto delle ludopatie, alla tutela del decoro urbano e dei minori nonché alla gestione del territorio (tra i quali vanno certamente ricompresi i profili relativi alla collocazione dei punti di “rete fisica” di raccolta del gioco) che non attengono alla materia dell’ordine e della sicurezza pubblica ma riguardano competenze delle autorità locali”
– afferma che la valutazione del Questore deve rimanere circoscritta alla tutela dei profili legati all’ordine e alla sicurezza pubblica, e quindi alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 88 TULPS in capo al richiedente, nell’ambito di una doverosa distinzione di competenze rispetto agli altri interessi pubblici che fanno capo alle Amministrazioni locali, riconoscendo che in questo settore di attività vi è un concorso di interessi pubblici di pari rilievo facenti capo ad Amministrazioni diverse
– dichiara che in presenza di limitazioni poste da regolamentazioni territoriali, la soluzione interpretativa preferibile appare quella di ritenere circoscritti ai soli requisiti richiesti dal TULPS i presupposti per il rilascio della licenza, fermi restando i divieti e le limitazioni introdotte da normative locali
– ribadisce che l’eventuale rilascio del titolo di polizia non consente di superare i divieti e le limitazioni territoriali, cui gli interessati devono attenersi, così come sono tenuti ad assolvere agli altri obblighi di legge inerenti all’esercizio dell’attività autorizzata (sanitari, urbanistici, di prevenzione incendi, tributari, ecc); ritiene opportuno, per chiarezza nei confronti degli interessati, che di tali circostanze essi siano informati anche attraverso un’esplicita avvertenza apposta in calce alla licenza.
In seguito a tali note i Comuni che hanno adottato regolamenti specifici, o che hanno previsto norme nei Piani di governo del territorio, hanno cominciato a veder riconosciute le proprie ragioni sia dai Tar che dai Consigli di Stato.
Diventa opportuno per i Comuni che non l’abbiano ancora fatto, adottare regolamenti specifici. Attenzione però! nei Regolamenti occorre richiamare:
– la situazione dei dipendenti dal gioco d’azzardo nel proprio territorio (le Asl e i Sert possono fornire dati aggiornati)
– i compiti degli Enti locali
– eventuali leggi regionali come quelle della Lombardia e della Toscana
– la risposta del Ministero dell’Interno ai Questori